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Al Senato una nuova legge sulla cooperazione internazionale dell’Italia

Roma, 31 luglio - Terra Nuova pubblica un articolo di Vincenzo Pira, uomo di cooperazione, apparso su facebook qualche giorno e che tratteggia alcuni dei punti salienti del nuovo disegno di legge sulla cooperazione internazionale

Martedì 24 luglio 2012 la 3a  Commissione permanente del Senato – Affari Esteri, Emigrazione, ha unificato due proposte di legge in un unico testo che verrà adottato per il seguito dei lavori parlamentari. Sono Relatori di tali disegni di legge i senatori Alfredo Mantica (PDL) e Giorgio Tonini (PD).

Il Comitato ristretto della Commissione  ha svolto  audizioni di tutti i soggetti a vario titolo interessati nell'attività di cooperazione allo sviluppo, tra i quali in particolare i rappresentanti delle organizzazioni non governative, Confindustria, le Banche di credito cooperativo, Microcredito, sindacati, rappresentanti delle autonomie locali e i soggetti istituzionali (Direzione generale della cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e Direzione generale dei rapporti finanziari internazionali del Ministero dell'economia e delle finanze).  

Principi fondamentali e finalità

Si fa la scelta fondamentale di definire la cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, come parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia, (Art.1) in quanto contribuisce, come prescritto dall'articolo 11 della Costituzione, alla realizzazione di un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni. Promuove relazioni paritarie, fondate sui principi di interdipendenza, partenariato, mutualità e sussidiarietà. Si ispira ai princìpi universali in materia di diritti umani fondamentali, ai trattati, alle convenzioni e agli indirizzi delle Nazioni Unite e alla normativa dell'Unione europea, persegue la riduzione della povertà e delle disuguaglianze a livello globale e il miglioramento delle condizioni economiche, sociali, di lavoro, di salute e di vita delle popolazioni dei Paesi partner, attraverso politiche di: riconciliazione e risoluzione politica dei conflitti; cancellazione del debito e accesso ai mercati internazionali; rafforzamento della capacità di generare risorse proprie per lo sviluppo; promozione e protezione dei diritti umani e del lavoro, del ruolo delle donne e della partecipazione civile e democratica; tutela dell'ambiente, dei beni comuni e della diversità culturale.

Indirizzo politico, governo e controllo della cooperazione allo sviluppo

Si definisce (art.13) che “la responsabilità della politica di cooperazione allo sviluppo, al fine di assicurare l'unitarietà e il coordinamento di tutte le iniziative di cooperazione nazionali, spetta al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il quale ne stabilisce gli indirizzi nell'ambito delle linee di politica estera”.

“Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nomina un sottosegretario per gli affari esteri responsabile dell'attività di cooperazione allo sviluppo al quale sono attribuiti il titolo e le prerogative di vice-ministro della cooperazione allo sviluppo”.

Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Consiglio dei ministri approva, entro il 31 marzo di ogni anno, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari il Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo (Art. 14).

Entro il 30 settembre di ogni anno è trasmessa alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione consuntiva sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente, predisposta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (Art.15).

L’articolo 16 del Disegno di Legge prevede l’istituzione del Fondo unico per la cooperazione allo sviluppo, in cui confluiscono tutte le risorse economiche e finanziarie del bilancio dello Stato per le attività realizzate dai vari ministeri e riferibili all'Aiuto Pubblico allo Sviluppo.

Al fine di assicurare la programmazione, il coordinamento e la coerenza di tutte le attività di cui all'articolo 3, è istituito il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS). Che è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne è vice presidente, nonché dai Ministri o dai sottosegretari di Stato a tal fine delegati con competenze nelle seguenti materie: economia e finanze; sviluppo economico; difesa; istruzione, università e ricerca. Vi partecipa altresì il vice-ministro della cooperazione allo sviluppo, cui può essere delegata la presidenza del CICS.

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale istituisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Conferenza inter-istituzionale per la cooperazione allo sviluppo, composta dai principali soggetti pubblici e privati, profit e non profit, della cooperazione internazionale allo sviluppo, ed in particolare dai rappresentanti dei ministeri coinvolti, delle regioni e province autonome, degli enti locali, delle principali reti di organizzazioni della società civile di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario e degli altri soggetti, delle organizzazioni sindacali, imprenditoriali e cooperative, degli enti universitari e della ricerca scientifica. Strumento permanente di partecipazione, concertazione e proposta, la Conferenza inter-istituzionale si riunisce almeno due volte l'anno al fine di esprimere pareri sulle materie attinenti la cooperazione allo sviluppo ed in particolare la coerenza delle scelte politiche, le strategie, le linee di indirizzo, la programmazione, le forme di intervento, la loro efficacia, la valutazione.

L’ articolo 20 prevede l’istituzione della Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo,  ente di diritto pubblico sottoposto al controllo e alla vigilanza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Tale Agenzia, mediante apposite convenzioni, eroga servizi, assistenza e supporto alle altre amministrazioni pubbliche; acquisisce incarichi di esecuzione di programmi e progetti dell'Unione europea, di banche, fondi e organismi internazionali, oltre a collaborare con strutture ed enti pubblici di altri Paesi aventi analoghe finalità; promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative; può realizzare iniziative finanziate da soggetti privati.

Permane anche la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (di seguito DGCS) che sarà competente per tutte le funzioni e i compiti che la presente legge attribuisce al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al vice-ministro della cooperazione allo sviluppo, in materia di indirizzo politico, governo e controllo della cooperazione allo sviluppo. In particolare, la DGCS svolge funzioni e compiti in materia di:

a) elaborazione di linee di programmazione e indirizzo in materia di cooperazione allo sviluppo; rappresentanza politica dell'Italia e cura delle relazioni con le organizzazioni internazionali competenti in materia di cooperazione allo sviluppo, con i programmi e l'azione dell'Unione Europea, nonché con i Paesi partner nella cooperazione bilaterale.

Punti critici ancora in discussione :

Attualmente la delega alla cooperazione internazionale è affidata a un ministro. In tanti difendono la scelta di un ministero della cooperazione che dipenda direttamente dalla Presidenza del Consiglio e non dagli Esteri.

Salva la necessità fondamentale di coerenza, unitarietà e di regia unica per la cooperazione io difendo la posizione che sia importante continuare a difendere il principio che la cooperazione deve essere parte integrante della politica estera italiana. Parte integrante non significa strumento. Vuol dire difendere un ruolo importante degli attori di cooperazione nel pretendere coerenza tra la solidarietà e le altre scelte politiche. Significa non ridursi a un ruolo marginale fatto di elemosine che non incidono sulle cause. Solo come parte integrante di una politica estera e di relazioni internazionale complessive la cooperazione internazionale può avere un ruolo rilevante.

Nella proposta di Legge Tonini/Mantica  si definisce una diversità di funzioni tra :

I due punti più controversi sono  ancora dove deve stare la regia politica (Ministero della cooperazione o Ministero degli Esteri e della cooperazione?) e l’esistenza dell’Agenzia gestionale.

Di fronte alla grave situazione di crisi economica, istituzionale e politica è un atto di coraggio proporre che si approvi, finalmente, una nuova legge sulla cooperazione internazionale allo sviluppo sostenibile. Ma  non è sufficiente invocare ciò; l’iter parlamentare è ancora lungo e non è detto che si riesca ad arrivare a buon fine.

Il ministro Andrea Riccardi ha convocato un Forum della cooperazione internazionale che si terrà a Milano i giorni 1 e 2 ottobre 2012, con l’obiettivo di far incontrare tutti gli individui e gruppi che vogliono e pensano che la cooperazione allo sviluppo sia una parte dell'identità del nostro Paese e che debba essere elemento centrale del rilancio del profilo internazionale dell'Italia.

Il momento del Forum nazionale è preceduto da un percorso preparatorio partecipativo, strutturato intorno a "tracce di discussione" che individuano i nodi da sciogliere per assicurare un riavvio della cooperazione italiana.

Il Forum assumerà il Disegno di Legge per emendarlo o ne produrrà uno alternativo ?